Il FONDO interverrà economicamente a favore degli associati in caso di morte corrispondendo al coniuge superstite o agli aventi causa un contributo una tantum per le spese funerarie pari a duemila quote associative mensili. Al coniuge superstite od agli aventi causa del Socio il cui rapporto di lavoro è cessato nei 12 mesi precedenti il decesso per inabilità totale viene corrisposto un contributo una tantum per le spese funerarie pari a mille quote associative mensili. Il contributo una tantum sarà ridotto del 50% nel caso in cui il Socio risulti iscritto al FONDO da meno di anni due.

Il FONDO interverrà economicamente a favore degli associati in caso di malattia del Socio quando l’assenza dal lavoro si protrae oltre il 180° giorno negli ultimi 12 mesi e fino al 540° giorno. La diaria in tal caso sarà di quattro quote associative mensili per ogni giornata di malattia. Il contributo sarà ridotto del 50% nel caso in cui il Socio risulti iscritto al FONDO da meno di due anni.

 Il FONDO interverrà economicamente a favore degli associati e loro familiari (per familiari si intendono: coniuge purché convivente, e figli a carico, altri casi saranno valutati dal Consiglio Direttivo) in caso di cure mediche e/o interventi chirurgici speciali, fatti sul territorio nazionale o all’estero. Detto contributo sarà fino al 50% delle spese sostenute, fino ad un tetto massimo di duemila quote associative mensili. Il contributo verrà erogato a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo del FONDO previa valutazione della documentazione presentata dall’Associato. Il contributo sarà ridotto del 50% nel caso in cui il Socio risulti iscritto al FONDO da meno di due anni.

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